IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81;
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 20 aprile 1993;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 23 e del 27 aprile 1993;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia,
nonche',  rispettivamente,  l'elezione  del  consiglio comunale e del
consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante  un  primo
turno  di  votazione  ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi
della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge.
  2. Le norme che  stabiliscono  i  termini  entro  i  quali  debbono
svolgersi  le  elezioni  nei comuni e nelle province si applicano con
riferimento al primo turno di elezioni.
  3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei  tempi  previsti
dall'art.  6,  commi  5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge,
indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate  dal
comma 2.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il  comma  6  dell'art.  34  della  legge  n.  81/1993
          (Elezione   diretta   del  sindaco,  del  presidente  della
          provincia,  del  consiglio   comunale   e   del   consiglio
          provinciale)  prevede  che:  "Entro  sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge il Governo  emana  i
          regolamenti  di  attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1,
          lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400".
             - Il comma 1, lettera b), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
          dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce  che
          gli  anzidetti  regolamenti debbano recare la denominazione
          di  "regolamento",  siano  adottati   previo   parere   del
          Consiglio   di   Stato,   sottoposti   al   visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 6, commi 5 e 6, della citata legge
          n. 81/1993 e' il seguente:
             "5. Qualora nessun candidato ottenga la  maggioranza  di
          cui  al  comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale
          che ha luogo la seconda domenica successiva  a  quella  del
          primo.  Sono  ammessi al secondo turno i due candidati alla
          carica di sindaco che hanno  ottenuto  al  primo  turno  il
          maggior  numero  di  voti. In caso di parita' di voti tra i
          candidati,  e'  ammesso  al   ballottaggio   il   candidato
          collegato  con la lista o il gruppo di liste per l'elezione
          del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore  cifra
          elettorale  complessiva.  A  parita'  di  cifra elettorale,
          partecipa al ballottaggio  il  candidato  piu'  anziano  di
          eta'.
             6.  In  caso  di impedimento permanente o decesso di uno
          dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5,
          secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che
          segue nella graduatoria. Detto  ballottaggio  ha  luogo  la
          domenica   successiva  al  decimo  giorno  dal  verificarsi
          dell'evento".
             - I commi 7 e 8 dell'art.  8  della  medesima  legge  n.
          81/1993 sono cosi' formulati:
             "7.  Qualora  nessun candidato ottenga la maggioranza di
          cui al comma 6, si procede ad un secondo  turno  elettorale
          che  ha  luogo  la seconda domenica successiva a quella del
          primo. Sono ammessi al secondo turno i due  candidati  alla
          carica  di presidente della provincia che hanno ottenuto al
          primo turno il maggior numero di voti. In caso  di  parita'
          di  voti  fra il secondo e il terzo candidato e' ammesso al
          ballottaggio il piu' anziano di eta'.
             8. In caso di impedimento permanente o  decesso  di  uno
          dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo
          turno  il  candidato  che  segue  nella  graduatoria. Detto
          ballottaggio dovra' avere luogo la domenica  successiva  al
          decimo giorno dal verificarsi dell'evento".